"Il trust come forma di tutela per il soggetto debole"
In questa rubrica intendiamo fornirvi informazioni di massima su leggi, istituti e novità che riguardano le problematiche del
"dopo di noi" nella speranza di esservi in qualche modo utili.
Vi presentiamo qui di seguito una breve sintesi del
"Trust", istituzione disciplinata da varie legislazioni europee, non ancora entrata nella nostra legislazione, ma che può essere applicata anche in Italia purchè non in contrasto con le nostre leggi.
Il problema che spesso affligge i familiari di un soggetto debole è la garanzia che a quest'ultimo
sia assicurato quanto al medesimo necessita non solo sotto il profilo
economico ma altresì sotto il profilo assistenziale. Il nostro ordinamento giuridico mette a disposizione a tal fine le figure del tutore, curatore e amministratore di sostegno, figure soggette al controllo del giudice.
Il trust in favore dei
soggetti deboli invece è un
atto programmatico nel
quale i genitori ( che di fatto solo gli unici a sapere esattamente ciò di cui il
proprio figlio necessita) indicano le finalità del trust, i soggetti coinvolti e i
rispettivi ruoli. Questa nuova tecnica negoziale costituisce una corretta
alternativa all'attuale disciplina, in quanto
permette di destinare un
insieme di beni in favore di un soggetto incapace di gestirlo in prima
persona, affinchè le utilità da esso traibili siano impiegate nell'interesse
esclusivo della persona debole.
I soggetti del trust sono diversi, tra essi è rilevante il
Disponente, colui il quale intende vincolare un insieme di beni affinché le
utilità che ne derivano siano impiegate unicamente nell'interesse economico
e morale del soggetto debole. Nel caso specifico tale ruolo verrà assunto dai genitori o da qualsiasi altro congiunto del disabile.
Il
Trustee è, per contro, la persona fisica, ente , associazione, di fiducia del disponente.
Giuridicamente, nella sua veste, è colui il quale acquista la titolarità dei beni
vincolati in trust ma, in ragione dell'effetto
segregativo del trust, detti beni
non entrano nel suo patrimonio personale, non possono essere aggrediti dai
suoi creditori personali, sono esclusi dal suo asse ereditario, né faranno parte
del regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio.
I beni vincolati in trust dovranno essere gestiti ed amministrati dal trustee
nel rispetto dello
scopo del trust (indicato dal disponente). Pertanto egli,
nell'esercizio delle sue funzioni, pur non necessitando delle autorizzazioni
previste per il tutore, curatore o amministratore di sostegno, ha delle
responsabilità nascenti dalla realizzazione dello scopo del trust e dalla legge
scelta dal disponente. Ad esempio, secondo certe leggi straniere,
risponde
personalmente ed illimitatamente per ogni obbligazione assunta.
Ovviamente il
beneficiario del
reddito traibile dai beni del trust è il soggetto debole.
Esiste un'altra figura, eventuale, che è il
guardiano, persona di fiducia del disponente che ha il compito di vigilare sulla realizzazione del trust.
Da quanto fin qui esposto appaiono dunque evidenti le utilità ed i vantaggi
offerti dal trust rispetto a quelli ottenibili dall'istituto dell'interdizione e
della inabilitazione, sottoposti a dei meccanismi di controllo e di
autorizzazione giudiziaria, che spesso non garantiscono l'effettiva
realizzazione delle esigenze soprattutto morali ed assistenziali del proprio
congiunto.
I Giudici, infatti, hanno una visione mediata dal tutore o curatore delle
problematiche dell'interdetto o dell'inabilitato, mancando loro, come è logico
che sia, una conoscenza diretta del soggetto debole.
Di contro con il trust è il disponente (unico ed effettivo conoscitore delle esigenze del proprio familiare) ad individuare gli obiettivi che si intendono
raggiungere, dotando il trust di quanto necessario ed attribuendo al trustee ed al guardiano i poteri necessari.