Lo statuto iniziale

Questo statuto è stato reso obsoleto dal nuovo statuto del 2019, seguente al nuovo Codice del Terzo Settore,

Copia conforme all'allegato B del repertorio n. 17070/raccolta n. 8114 del 1981.


Art. 1 - Costituzione - sede - carattere - durata delll'Associazione

1.1. E' costituita l'Associazione denominata "A.R.A.P. - Associazione per la Riforma dell'Assistenza Psichiatrica".

1.2. L'Associazione ha sede in Roma, via Nomentana 91 - 00161. Può istituire sezioni periferiche in tutta Italia.

1.3. L'Associazione non ha scopi di lucro, è apolitica ed apartitica e per la sua attività si avvale in modo determinante e prevalente delle pretazioni personali, spontanee e gratuite , senza fini di lucro, anche indiretto, dei suoi aderenti, svolte esclusivamente per solidarietà.

1.4. La durata dell'Associazione è indeterminata.

Art. 2 - Scopi

2.1. Nel solco dei principi per la protezione delle persone affette da malattia mentale e per il miglioramento dell'assistenza psichiatrica, nell'ambito delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e nella consapevolezza che il dramma millenario del malato di mente e dei suoi familiari è lontano dal suo epilogo, l'Associazione intende:

  1. promuovere innovazioni e profonde modifiche nella normativa sull'assistenza psichiatrica previste dalle leggi 180 e 833 del 1978, le cui intrinseche carenze hanno, tra l'altro prodotto il sovraccarico funzionale delle famiglie dei sofferenti, la crescita della cronicità psichiatrica senza strutture nuove per trattamenti di lunga degenza, l'abbandono dei malati più bisognosi che rifiutano le cure, il dilagare del disturbo di personalità;
  2. promuovere concrete strutture ospedalieri che tengano conto di due fondamentali fattori: la resistenza da parte del malato di mente ad accettare le cure e la complessità ed i tempi lunghi di osservazione e diagnosi della malattia;
  3. sollecitare la predisposizione di strutture e di interventi sul territorio, complementari ed alternative alla degenza ospedaliera, quali risposte efficienti ai bisogni sempre più complessi e svolta decisiva al processo di realizzazione e di adeguamento di una moderna politica sanitaria nel campo della psichiatria e della tutela della salute mentale;
  4. sensibilizzare il contesto sociale e familiare anche per modificare l'atteggiamento attorno al malato di mente, attraverso una inversione di rotta che porti alla piena accoglienza ed a quel ricoscimento di cui ha diritto; contribuire a creare un nuovo modo di vivere che procuri minori sofferenze ed un minor numero di disturbi psichici e soprattutto un mondo migliore, rispetto alla malattia, che sappia mettere in pratica l'ammonimento " non sia più dato a nessuno per carità di quanto gli è dovuto per giustizia";
  5. controllare la qualità dei servizi offerti dalle struture socio-sanitarie ad impugnare gli atti di comportamento che negano o limitano il diritto di fruire delle prestazioni di assistenza, non solo come mezzo di difesa, nell'interesse dell'utente e della sua famiglia ma come forma di collaborazione, consentita anche alle organizzazioni di volontariato dall'art. 14 del decreto 502/92, per il migliorameno del servizio;
  6. promuovere la realizzazione ed il sostegno di Comunità -alloggio e Centri socio riabilitativi per malati di mente, idonei a perseguire una costante socializzazione dei soggetti utenti, e quant'altro utile per sconfiggere l'emarginazione e creare le condizioni per una presenza integrata del disagiato psichico ed una piena espressione del suo potenziale altrimenti negato o coartato (Centri di formazione professionale, Centri di aggregazione sociale e culturale, ecc.

2.2. Per raggiungere tali scopi, l'Associazione si propone di:

  1. riunire i familiare dei malati psichici e quanto intendono offrire la loro presenza disinteressata e creativa per il reciproco sostegno, il necessario orientamento, ogni utile scambio di informazioni e di esperienze e gli opportuni interventi atti a rimovere situazioni di bisogno;
  2. favorire la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento dei volontari che prestano cura e assistenza ai malati e alle loro famiglie;
  3. promuovere la costituzione di Comitati permanenti di esperti che, in stretta alleanza tra genitori e specialisti possano fornire consulenza continuata e gratuita nelle complesse tematiche di tutela dei beni del disabile;
  4. diffondere con ogni mezzo la conoscenza dei gravi problemi connessi all'assistenza dei malati di mente ed alla crescita dei disturbi della psiche che esplodono nel passaggio dall'adolescenza all'età adulta;
  5. svolgere azioni di ricerca dei bisogni presenti nel settore psichiatrico;
  6. promuovere la costituzione di organizzazioni similari e la loro adesione alle finalità dell'A.R.A.P., anche sotto forma federativa.

2.3. Su espressa richiesta e tenendo conto dei vincoli del proprio bilancio, l'Associazione potrà accordare, in casi di straordinarie esigenze, sussidi in denaro a sue Sezioni periferiche.

2.4. L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, può compiere qualsiasi atto giuridico e assumere tutti i diritti e gli obblighi compatibili con la sua natura.

Art. 3 - Soci (aderenti)

3.1. Sono aderenti all'Associazione quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio direttivo.

3.2. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L' ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

3.3. Gli aderenti cessano di appartamente all'Associazione per:

  1. a) - dimissione volontarie;
  2. b) - mancato versamento della quota associativa per almento due anni;
  3. c) - morte;
  4. d) - esclusione deliberata dal Consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi dello statuto o per altri gravi motivi che comportino indegnità.

Art.4 Diritti e doveri dei soci (aderenti)

4.1. I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto. Essi hanno altresì diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamene o per delega e di recedere dall'appartenenza all'Associazione.

4.2. I soci che prestano attività di volontariato hanno inoltre diritto di svolgere il lavoro preventivamente concordato, di essere assicurati ai sensi di legge, nonché di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea.

4.3. I soci devono svolgere la propria attività associativa in modo personale, spontaneo e gratuito senza fine di lucro e devono tenere, all'interno ed all'esterno, un comportamento animato da spirito di solidarietà. Devono rispettare le norme del presente statuto, pagare la quota sociale ed i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea. In caso di provate situazioni di indigenza, su motivata istanza possono essere esonerati, di anno in anno, dal versare la quota contributiva o essere ammessi a pagarla in misura ridotta, su decisione del consiglio direttivo.

Art. 5 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

  1. l'Assemblea dei soci (aderenti);
  2. il Consiglio direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6 - Assemblea

6.1. L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

6.2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed è convocata dallo stesso, in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta Egli lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale sulla lettera di convocazione o da quella posta sull'avviso affisso nella sede dell'Associazione.

6.3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un quinto degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

6.4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega. Per la validità della costituzione dell'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, vale la normativa del successivo art. 19.

6.5. Ciascuno aderente non può essere portatore di più di una delega.

6.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 19.

6.7. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

  1. eleggere i membri del Consiglio direttivo;
  2. eleggere i componenti del Collegio dei revisori dei conti;
  3. approvare il programma di attività e la relazione morale, redatti dal Consiglio;
  4. approvare i bilanci consuntivo e preventivo;
  5. approvare le proposte di modifica dello statuto;
  6. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
  7. stabilire l'ammontare delle quota associative e dei contributi a carico degli aderenti;
  8. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo ed in particolare su modalità di applicazione delle "Convenzioni" tra l'Associazione e la Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti sub regionali, sulla utilizzazione dei relativi "rimborsi" e sulla regolamentazione e disciplina delle attività richiamate nel presente statuto.

Art.7 - Consiglio direttivo

7.1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero variabile di membri, da cinque a nove, nominati dall'Assemblea fra gli aderenti all'Associazione.

7.2. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, secondo un calendario annualmente stabilito dal Presidente, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un terzo dei componenti. In tale ultima ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della riciesta.

7.3. Il Consiglio ha i seguenti compiti:

  1. predisporre i bilanci preventivo e consuntivo annuali, nonché la relazione morale annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
  2. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività ed autorizzando le spese;
  3. conferire e limitare la competenza degli Organi periferici;
  4. approvare bilanci preventivi e consuntivi delle Sezione autonome;
  5. eleggere nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
  6. accogliere le domande degli aspiranti aderenti;
  7. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
  8. deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ed Enti ed Istituzioni pubbliche e private di interesse per l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
  9. deliberare l'assunzione ed il licenziamento di eventuali dipendenti e l'eventuale ricorso a prestazioni di lavoro autonomo;
  10. deliberare l'apertura di conti correnti bancari e postali e lo svolgimento di qualsiasi operazione di carattere mobiliare, per la migliore gestione delle risorse finanziarie dell'Associazione;
  11. deliberare qualsiasi importo di spesa per il conseguimento degli scopi sociali.

7.4. Le riunioni del Consiglio sono valide conla presenza della maggioranza dei suoi componenti.

7.5. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti, salvo che per la nomina del Presidente per la quale occorre la maggioranza dei voti.

7.6. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

Art.8 - Presidente

8.1. Il Presidente ha la responabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione e la rappresenta legalmente nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. Attua le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e compie i relativi atti giuridici.

8.2. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli alla sua ratifica nella prima riunione successiva.

8.3. Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6 comma 3 e 7 comma 2.

8.4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente. La firma del Vice Presidente fa prova verso terzi della assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 9 - Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

  1. provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
  2. provvede al disbrigo della corrispondenza;
  3. è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
  4. è a capo del personale.

Art.10 - Tesoriere

Il Tesoriere coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

  1. predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di ottobre, e quello del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio direttivo entro il mese di marzo;
  2. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
  3. provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo;
  4. controlla i rendiconti trimestrali delle Sezioni o Uffici periferici, ponendo in rilievo eventuali irrgolarità.

Art. 11 - Collegio dei revisori dei conti

11.1. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dell'Assemblea. I membri effettivi del Collegio eleggono, tra di loro, il presidente.

11.2. Esso agisce di propria iniziativa, oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.

11.3. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea, con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli interventi sui bilanci preventivo e consuntivo presentati dal Consiglio direttivo.

Art. 12 - Gratuità e durata delle cariche

12.1. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle effettive spese sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere confermate.

12.2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.13 - Bilancio

13.1. Ogni anno devono essere redatti a cura del Consiglio direttivo i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

13.2. Dal bilancio consuntivo devoo risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

13.2. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art. 14 - Risorse economiche

14.1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  1. quote associative e contributi degli aderenti;
  2. contributi dei privati;
  3. contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
  4. contributi da organismi internazionli;
  5. donazioni e lasciti testamentari;
  6. rimborsi derivanti da convenzioni;
  7. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  8. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione.

14.2. I fondi sono depositati presso l'Ufficio postale o gli Istituti di credito stabiliti dal Consiglio direttivo.

14.3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente e del Tesoriere.

14.4. La conservazione della documentazioe relativa alle entrate deve avvenire con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

14.5. Tutte le entrate vanno impiegate per i fini istituzionali dell'Associazione,. Ai soci non può essere attribuito alcun dividendo o provento o altra utilità, nemmeno in sede di scioglimento dell'Associazione.

Art.15 - Beni mobili registrati - Beni immobili - Donazioni e lasciti testamentari

15.1. Un volta intervenuta l'iscrizione nei registri regionali di cui all'art. 6 della Legge 266/91, l'Associazione potrà acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività; potrà, inoltre, accettare donazioni e, con benficio di inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dal presente statuto.

15.2. I beni sopra descritti, nonché i beni mobili collocati nella sede dell'Associazione, devono essere elencati in appositi inventari.

Art. 16 - Quota sociale

16.1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

16.2. Gli aderenti non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte all'attività associativa. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 17 - Sezioni periferiche

Le Sezioni periferiche possono essere:

17.1. Autonome, vale a dire costituite nella forma di altrettante associazioni munite di propri organi e statuti e di autonomie patrinomiali e finanziarie. Esse non impegnano la responsabilità dell'Associazione Nazionale per le obbligazioni da esse assunte e sono rappresentate di fronte a terzi ed in giudizio dal proprio presidente.

17.2. Non Autonome in quanto costituite nella forma di Uffici dell'A.R.A.P. Alle Sezioni Autonome è consentito l'uso della denominazione A.R.A.P. con l'ulteriore specificazione territoriale. Esse sono tuttavia tenute ad aderire alle finalità statutarie ed a rispettare le direttive dell'A.R.A.P.; In caso contrario sarà ad esse inibito l'uso della ragione sociale. E' obbligo delle Sezioni autonome di inviare annualmente una relazione morale e un programma delle iniziative previste. Le Sezioni non autonome potranno darsi propri organi, con limitata competenza che dovranno tuttativa, trarre i loro poteri deliberativi e di rappresentanza da esplicite deleghe loro coferite dagli organi (nazionali) dell'A.R.A.P., a ciò espressamente autorizzati dal presente Statuto. Le Sezioni periferiche non autonome saranno tenute ad inviare al Tesoriere dell'A.R.A.P. i loro rendiconti semestrali e i bilanci annuali eventualmente redatti.

Art.18 - Dipendenti collaboratori

18.1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti ed avvalersi di lavoratori autonomi esclusivamente nei limiti strettamente necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

18.2. La qualità di aderente è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art.19 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento, l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. I beni ed il netto che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad organizzazioni che perseguono i medesimi scopi elencati all'art. 2 del presente statuto. Per tali deliberazioni occorre la presenza di almeno i tre quinti dei soci ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci medesimi.

Art. 20 - Regolamenti

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere stabilite in un regolamento interno predisposto dal Consiglio direttivo ed approvato dall'Assemblea.

Art. 21 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto del presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Firmato: Zardini Luigia Maria - Floridi Giuliano Notaio (sigillo).