Lo statuto

L'iniziale statuto dell'A.R.A.P. risalente al 1981 è stato riscritto nel 2019 per renderlo conforme al Codice del Terzo Settore. Le finalità dell'Associazione sono rimaste sostanzialmente le stesse, purtroppo a quasi quaranta anni di distanza dalla prima formulazione.

Copia conforme a quanto registrato dall'Agenzia delle Entrate di Roma al n.4491/serie n.3 nel 2019.


Art. 1 - Costituzione

1.1. L'associazione di volontariato Onlus denominata "A.R.A.P." di seguito detta "Associazione per la Riforma dell'Assistenza Psichiatrica" ai sensi degli artt.32 e segg. del Decreto Legislativo n.117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonchè dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adotta la qualifica e l'acronimo A.R.A.P. - ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

1.3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 - Sede

2.1. L'Associazione ha sede nel Comune di Roma, ha carattere nazionale.

2.2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all'interno del medesimo Comune.

2.3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite in Italia sezioni autonome dell'Associazione con denominazione ARAP più il nome della città dove vengono istituite.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.4 - Oggetto e finalità

4.1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

4.2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 comma 1 del Decreto Legislativo n.117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni.
Nel solco dei principi per la protezione delle persone affette da patologia psichiatrica e per il miglioramento dell'assistenza, nell'ambito delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e nella consapevolezza delle difficili condizioni di vita del malato di mente e dei suoi familiari l'Associazione intende:

  1. promuovere la riqualificazione dei servizi di salute mentale e più in generale delle politiche sanitarie e sociali;
  2. sollecitare le istituzioni e gli organi competenti a rendere esigibili ed uniforme su tutto il territorio nazionale il diritto alla salute per le persone con patologia psichiatrica come previsto dai LEA e a stanziare risorse adeguate ai bisogni;
  3. sollecitare la predisposizione di strutture e di interventi sul territorio, complementari ed alternative alla degenza ospedaliera, dove nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, il paziente possa essere preso in carico con un progetto personalizzato che preveda la cura, la riabilitazione e l'inclusione sociale;
  4. monitorare la qualità dei servizi offerti dalle struture socio sanitarie e impugnare atti di comportamento che negano o limitano il diritto di fruire delle prestazioni di assistenza, non solo come mezzo di difesa nell'interesse dell'utente e della sua famiglia ma come forma di collaborazione per il migliorameno del servizio;
  5. promuovere iniziative culturali per scardinare lo stigma che emargina le persone malate e le loro famiglie e che portino alla piena accoglienza ed al riconoscimento dei loro diritti;
  6. promuovere lo studio della normativa sull'assistenza psichiatrica al fine di apportare miglioramenti.

L'associazione si propone di:
  1. riunire i familiare dei malati psichici e quanto intendono offrire la loro presenza disinteressata e creativa per il reciproco sostegno, il necessario orientamento, ogni utile scambio di informazioni e di esperienze e gli opportuni interventi atti a rimovere situazioni di bisogno;
  2. favorire la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento dei volontari che prestano cura e assistenza ai malati e alle loro famiglie;
  3. diffondere anche attraverso l'ausilio di esperti e di ciò che la letteratura in materia offre, la conoscenza dei problemi connessi alla malattia mentale e in particolare dei primi disturbi che si manifestano nel passaggio dall'adolescenza all'età adulta per intervenire prontamente prima che la malattia si manifesti;
  4. promuovere la costituzione di organismi similari e la loro adesione alle finalità dell'A.R.A.P. anche sotto forma associativa.

L'associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:
  1. centro di ascolto e prima accoglienza. Lo scopo è di rispondere alle diverse richieste di aiuto di familiari e pazienti troppo spesso lasciati soli a gestire situazioni complesse, dare consigli, suggerimenti, sostegno psicologico, informazioni sui servizi e sulle strutture territoriali di salute mentale e informazioni di carattere legale;
  2. gruppo di sostegno per i familiari condotto da uno psicoterapeuta che valuterà con incontri individuali l'inserimento dei partecipanti. I familiari coinvolti incontreranno persone che condividono la loro stessa esperienza che vivono quotidianamente gli stessi problemi, sentendosi meno soli ad affrontare una malattia complessa e invalidante come la malattia mentale. Il confronto permetterà di acquisire nuove conoscenze sulla gestione della malattia e sui rapporti con i servizi territoriali;
  3. Assistenza domiciliare si propone di far uscire il malato dalla sua condizione di isolamento sociale alleggerendo il carico familiare;
  4. Attività socializzanti per pazienti nell'intento di promuovere una maggiore integrazione.

4.3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art.6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purchè secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4.4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

4.5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 - Associati

5.1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

5.2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ad accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dali organi associativi.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità in interesse generale svolte.

5.3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può richiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

5.4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art.6 Diritti e doveri degli associati

6.1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

6.2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

6.3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta al presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

6.4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo. Il consiglio direttivo può esonerare temporaneamente dal pagamento della quota associativa coloro che si trovano in condizioni economiche disagiate.

6.5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6.6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

6.7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonchè per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 - Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

  • Decesso;
  • Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
  • Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio DIrettivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa;
  • Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonchè delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motvi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

8.1. Gli organi dell'Associazione sono:

  1. l'Assemblea degli Associati;
  2. il Consiglio direttivo;
  3. il Presidente;
  4. Organo di controllo (eventuale).

8.2. Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennnale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.

Art. 9 - Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

9.1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

9.2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

9.3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

9.4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

  1. delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
  2. individuare le attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
  3. deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
  4. eleggere i componenti del Consiglio direttivo, determinandone il numero, e l'eventuale Organo di Controllo;
  5. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  6. deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art.5 del presente Statuto;
  7. deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art.7 del presente Statuto;
  8. deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'assemblea ha inoltre il compito di:

  1. deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
  2. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa.

9.5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ad al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art.10 - Convocazione dell'Assemblea degli Associati

10.1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento delle richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

10.2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzoo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.
L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonchè l'elenco delle materie da trattare.

Art.11 - Validità dell'Assemblea

11.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

11.2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

11.3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

11.4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio o per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

11.5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art.12 - Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

12.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

12.2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.

12.3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto dello loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

12.4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche questi ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art.13 - Convocazione e validità del Consiglio direttivo

13.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

13.2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonchè l'elenco delle materie da trattare.

13.3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

13.4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha il diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art.14 - Attribuzioni del Consiglio direttivo

14.1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

14.2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

  1. eleggere al proprio interno, il Presidente e il Vice PResidente;
  2. assegnare trai suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
  3. amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
  4. predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  5. qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
  6. indire adunanze, convegni, ecc.;
  7. deliberare tutti gli atti di ordinaria e strordinaria amministrazione dell'Associazione;
  8. deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
  9. decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
  10. deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
  11. proporre all'Assemblea il conferimento di onoreficenze e/o cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie del'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art.6 comma 3;
  12. istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.

Art.15 - Il Presidente

15.1.Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte a terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

15.2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

15.3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

15.4. Il Presidente in particolare:

  1. provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  2. è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

15.5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

15.6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

15.7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 - Il Segretario ed il Tesoriere

15.1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

15.2. Al Segretario compete:

  1. la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  2. curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  3. la redazione dei libri verbali nonchè del libro degli associati e del registro dei volontari.

15.3. Al Tesoriere spetta il compito di

  1. tenere ed aggiornare i libri contabili;
  2. predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art.17 - Organo di Controllo (in caso di Organo collegiale)

17.1. L'Organo di controllo è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art.30, comma 2 del D.Lgs. n.117/2017.
L'Organo è collegiale e si compone di tre membri effettivi che durano in carica per tre anni. essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.

17.2. L'Organo di controllo:

  • vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

17.3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art.18 - Libri sociali

L'associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

  • libro degli associati;
  • registro dei volontari, che svolgono le loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Art.19 - Risorse economiche

19.1. Le entrate dell'Associazione sono costituite , nel rispetto dei limiti previsti dall'art.33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:

  1. quote associative;
  2. erogazioni liberali di associati e terzi;
  3. donazioni e lasciti testamentari;
  4. entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
  5. contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
  6. contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
  7. rendite patrimoniali;
  8. entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art.6 del D.L.gs.n.117/2017.

19.2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

19.3. Il patrimonio del'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.20 - Esercizio finanziario

20.1.L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

20.2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

20.3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppue in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art.21 - Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

21.1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art.11 comma 4 del presente Statuto.

21.2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

21.3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art.22 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.