Il regolamento
Premessa
Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio Direttivo di A.R.A.P. in data 13 giugno 2026, individua le modalità applicative delle sovrastanti disposizioni statutarie ed è adottato in conformità alle previsioni del Codice Civile valevoli per i contratti associativi e della vigente normativa applicabile alla specie (in particolare: Codice del Terzo Settore). In particolare, il presente Regolamento disciplina le modalità di associazione ad A.R.A.P., le diverse tipologie di legame associativo e, in ragione di queste ultime, i criteri per l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo. Disciplina, altresì, forme semplificate di partecipazione alla vita associativa e all’operatività degli organi statutari, onde garantire la maggiore condivisione delle scelte e la piena gestione democratica dell’Associazione. Per completezza di premessa, nel presente Regolamento è prevista l’istituzione dei seguenti Registri, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa nazionale e già elencati nello Statuto all’art.18:
- Simpatizzanti, a cura del Tesoriere;
- Gruppi di Lavoro, a cura del Consiglio Direttivo;
- Consulte, a cura del Gruppo di Lavoro “Consulte”.
Art. 1 - Validità del presente regolamento
A partire dal 1 luglio 2026, data definita al momento dell’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci, le prescrizioni del presente regolamento diventano operative e ogni altro regolamento associativo eventualmente in vigore viene considerato obsoleto e non più valido.
Art. 2 - Attività e Carta dei servizi
Onde garantire la piena ed effettiva conoscenza dei servizi resi dall’A.R.A.P., in attuazione di quanto previsto dall’art.4 dello Statuto, l'Associazione si dota, su deliberazione del Consiglio Direttivo, di una propria Carta dei servizi. Il contenuto della medesima è sottoposto a revisione periodica, ogni biennio, e appositamente deliberato dal Consiglio Direttivo.
La Carta dei servizi A.R.A.P. è la seguente:
- Primo supporto telefonico (centro di ascolto), fruibile a titolo gratuito;
- Orientamento nell’emergenza (colloquio informativo in sede), fruibile a titolo gratuito;
- Seduta con psicoterapeuta, con contributo dipendente dalla classe del socio secondo la classificazione di cui al successivo art.3 (simpatizzante vs. ordinario/sostenitore);
- Attività collettive in sede (gruppi di mutuo aiuto con psicoterapeuta di supporto, laboratori), con contributo dipendente dalla classe del socio secondo la classificazione di cui al successivo art.3 (simpatizzante vs. ordinario/sostenitore);
- Attività assistenziali domiciliari, con contributo dipendente dalla classe del socio secondo la classificazione di cui al successivo art.3 (simpatizzante vs. ordinario/sostenitore);
- Attività collettive fuori sede (visite, viaggi) con contributo dipendente dalla classe del socio secondo la classificazione di cui al successivo art.3 (simpatizzante vs. ordinario/sostenitore).
I soci sostenitori, in fase di chiusura del bilancio annuale e relativamente ai soli servizi a cui in virtù della loro classe di appartenenza hanno facoltà di accedere a condizioni di favore, possono essere chiamati a contribuire per appianare eventuali divari fra il costo effettivo dei servizi e le entrate a copertura degli stessi.
Art. 3 - Tipologia dei soci
Al fine di garantire una partecipazione qualificata alla vita associativa e di assicurare a A.R.A.P. le risorse necessarie allo svolgimento dei servizi e delle attività previste dallo Statuto e elencate nella Carta dei servizi, la platea dei soci viene suddivisa nelle seguenti tipologie.
- Socio ordinario: versa una quota annuale (fissata inizialmente in EUR 30,00 e rivedibile dall’Assemblea dei Soci), viene tesserato, figura nel Registro dei Soci, ha diritto di accesso all’assemblea, ha diritto di elettorato passivo ed attivo, con facoltà di esprimere un voto. Deve contribuire ai costi delle prestazioni assistenziali - elencate nella Carta dei Servizi - di cui usufruisce;
- Socio sostenitore: versa una quota almeno pari alla quota attuale (attualmente fissata in EUR 60,00 e rivedibile dall’Assemblea dei Soci), viene tesserato, figura nel Registro dei Soci, ha diritto di accesso all’assemblea, ha diritto di elettorato passivo e di elettorato attivo, con facoltà di esprimere un voto. Nel rispetto della Carta dei Servizi non deve contribuire ai costi delle prestazioni assistenziali collettive di cui usufruisce in sede (gruppi/laboratori), deve contribuire ai costi delle prestazioni assistenziali personali e di quelle tenute fuori dalla sede sociale.
Per permettere la gestione di nominativi, anche ai sensi del GDPR, è istituita la figura del simpatizzante ovvero di una persona che ha fatto accesso ai servizi dell’Associazione erogati in forma gratuita, ha versato un contributo libero ed ha sottoscritto un modulo di consenso al trattamento dei propri dati con finalità di censimento anagrafico per l’accesso ai servizi dell’Associazione.
Un simpatizzante versa una quota annuale libera, non viene tesserato, non figura nel registro dei soci, ha diritto di accesso all’assemblea dei soci, non può esercitare alcun diritto di elettorato. Deve contribuire ai costi delle prestazioni assistenziali di cui usufruisce.
Il Tesoriere deve mantenere il Registro dei Simpatizzanti dell’associazione ed aggiornarlo con cadenza almeno mensile e comunque nell’imminenza di ogni Assemblea dei Soci.
Gli importi delle quote di associazione e la misura dei contributi per l’accesso ai servizi di cui all’Art.2 devono essere oggetto di delibera del Consiglio Direttivo, delibera approvata dall’Assemblea dei Soci entro il termine del primo semestre di ogni anno e avranno validità per l’anno sociale successivo.
Art.4 - Modalità di adesione
Nell’ottica di favorire modalità semplificate di adesione all’associazione, l’istanza di ammissione di cui all’art.5.2 dello Statuto, oltre che con le modalità indicate, può essere formulata mediante sottoscrizione di un modulo di adesione allo Statuto e al presente Regolamento, modulo rinvenibile sul profilo informatico di Arap, senza domanda scritta al Consiglio Direttivo.
Le istanze così formulate dovranno essere valutate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla presentazione, restando inteso che la qualifica di socio verrà acquisita solo al momento della relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo.
Il pagamento della quota annuale, commisurata alla tipologia di socio prescelta, deve avvenire entro un mese dalla deliberazione di accettazione da parte del Consiglio Direttivo.
Anche nell’ipotesi di istanza effettuata ai sensi della presente norma, rimangono ferme le previsioni di cui all’art.5.3 dello Statuto, in materia di esplicitazione delle motivazioni nell’ipotesi di mancata accettazione e facoltà di ricorso gerarchico dell’istante all’Assemblea.
Art. 5 - Regolarità contributiva
La regolarità contributiva di cui all’art.6.3 dello Statuto, quale presupposto per l’esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo (laddove previsto), deve intendersi sussistente laddove il socio abbia regolarmente corrisposto la quota annuale alla data dell’ultimo Consiglio Direttivo antecedente allo svolgimento dell’Assemblea elettiva.
Art.6 - Partecipazione telematica
Nel rispetto delle previsioni di cui all’art.10 dello Statuto, la convocazione dell’Assemblea dei Soci può indicare strumenti e/o servizi gratuiti e accessibili liberamente per la partecipazione telematica con comunicazione biunivoca, stante la possibilità di verificare l’identità dei partecipanti da remoto. Resta inteso che il Presidente dell’Assemblea ed il Segretario non possono partecipare telematicamente e la loro presenza fisica deve essere garantita per tutta la durata dell’Assemblea dei Soci.
E’ ammessa la partecipazione telematica alle riunioni del Consiglio Direttivo con la prescrizione che i partecipanti per via telematica non contano come presenti ai fini del raggiungimento della maggioranza necessaria per dichiarare inizialmente costituita la riunione. Possono comunque partecipare alla discussione e votare.
Art. 7 - Decadenza dal Consiglio Direttivo
Un socio eletto nel Consiglio Direttivo che non partecipi in presenza o telematicamente a tre riunioni consecutive non verrà più ritenuto necessario ai fini della validità della costituzione della seduta di Consiglio. Alla quinta assenza complessiva, non necessariamente in successione stretta, verrà considerato decaduto dalla carica di Consigliere.
Un Consiglio Direttivo che perda un terzo o più dei Consiglieri deve poter indire esclusivamente l’Assemblea dei Soci per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
I soci decaduti da Consiglieri per raggiungimento della quinta assenza non potranno essere rieletti nella prima Assemblea dei Soci successiva alla loro decadenza.
Art. 8 - Gruppi di Lavoro
L’Associazione, adottando una soluzione nata nel Consiglio Direttivo del 2 aprile 2025, decide di regolamentare i Gruppi di Lavoro (abbreviati in GdL) come strumento per coordinare e gestire attività specifiche. La costituzione di un GdL può avvenire indifferentemente all’interno di un’Assemblea dei Soci o di un Consiglio Direttivo.
Indipendentemente dall’origine, l’operatività deve rispettare le seguenti prescrizioni:
- ogni GdL deve avere un responsabile/portavoce, nominato fra i partecipanti il gruppo;
- il responsabile del GdL deve informare periodicamente il Consiglio Direttivo, pur mantenendo completa autonomia riguardo alla composizione del gruppo e alla pianificazione delle attività;
- ogni GdL può liberamente dotarsi di un proprio Regolamento interno e sottoporre tale documento all’approvazione dell’Assemblea dei Soci per la sua inclusione fra gli atti normativi della vita associativa;
- ove si rilevi un contrasto fra norme nate all’interno di un GdL - approvate dall’Assemblea dei Soci o meno - e norme esistenti a livello nazionale, statutario o nel Regolamento dell’Associazione, a prevalere saranno queste ultime;
- il Consiglio Direttivo, con l’eventuale supporto del responsabile del GdL, deve relazionare periodicamente all’Assemblea dei Soci sulle attività e sui risultati ottenuti dal GdL;
- la periodicità delle relazioni del Responsabile al Consiglio Direttivo e del Consiglio Direttivo all’Assemblea dei Soci sono definite rispettivamente dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei Soci;
- la chiusura di un Gruppo di Lavoro deve essere deliberata all’interno dello stesso organo che ne ha deliberato la creazione;
- il Consiglio Direttivo deve mantenere un Registro dei Gruppi di Lavoro esistenti, con chiara indicazione della delibera di creazione, del Responsabile, dell’obiettivo del GdL, della eventuale data di chiusura.
Art. 9 - Partecipazione alle Consulte
L’ARAP promuove la buona pratica della trasparenza delle attività svolte all’interno delle Consulte per la Disabilità e per la Salute Mentale, tavoli di coordinamento politico e strategico tra strutture sanitarie e operatori privati operanti nel medesimo contesto territoriale.
L’ARAP può e deve partecipare a Consulte Regionali, a Consulte Cittadine, a Consulte Dipartimentali esistenti nei territori ove risiedono i propri associati.
L’obbligo di partecipazione potrà essere temporaneamente sospeso esclusivamente in assenza di soci disponibili a rappresentare l’Associazione presso l’organo territoriale.
I compiti previsti nello Statuto all’art.9.4 sono arricchiti con l’obbligo per l’Assemblea dei Soci di creare, con apposita delibera, il GdL “Consulte” con l’obiettivo di coordinare la rappresentanza e le attività presso le Consulte.
Il GdL “Consulte”, in aggiunta alle prescrizioni già regolamentate, deve tenere un Registro delle Consulte presso cui esiste una rappresentanza dell’ARAP. Nel Registro deve esserci chiara indicazione dei soci indicati quali referenti presso ogni Consulta e della data di nomina di ogni socio. In tale Registro possono essere censite anche Consulte presso cui l’ARAP non è rappresentata, con eventuali note a riguardo della mancata rappresentanza.